Atto costitutivo di società semplice per scrittura
privata autenticata
Con la presente
scrittura privata, i sottoscritti .
il signor . . . .nato a . . . il . . . residente
in . . . via . . . n . . .
il signor . . .
.nato a . . . il . . . residente in . . .
via . . . n . . .
il signor . . .
.nato a . . . il . . . residente in . . .
via . . . n . . .
Convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 –
COSTITUZIONE
E’ costituita tra
i comparenti una società semplice sotto la denominazione sociale: “. . . ”.
ART. 2 – SEDE
La detta società ha sede legale in Italia,
nella città di . . . (cap . . . ) in via . . . n . . . locale ad uso ufficio di
mq . . . posto al primo piano di un edificio.
ART. 3 – OGGETTO
SOCIALE
La società, ha per
oggetto . . .
ART. 4 – CAPITALE
SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro . . . (. . .
) assunto e versato in contanti dai soci per Euro . . . (. . . ) come segue:
. . . Euro . . .
. . . Euro . . .
. . . Euro . . .
Il socio . .
.conferisce in godimento l’automezzo . . . immatricolata nel . . . targa . .
. ad uso aziendale valutata euro . .
. (. . .) secondo la stima della rivista
automobilistica “Al volante” datata gennaio 2010.
ART. 5 – DURATA
DELLA SOCIETÀ
La durata della società è fissata al 31
dicembre 2050 e si intende tacitamente prorogata di cinque anni qualora, entro
sei mesi dalla scadenza, uno dei soci non ne avrà dato disdetta agli altri
mediante lettera raccomandata.
ART. 6 –
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Tutti i soci sono
amministratori e rappresentanti. Il potere decisionale in materia di ordinaria
amministrazione è disgiuntivo, mentre in materia di straordinaria
amministrazione riguardante atti quali:
-
l’ampliamento dell’azienda
-
la distribuzione degli utili
-
l’ingresso di nuovi soci
-
le modifiche dell’atto costitutivo
-
l’acquisto di beni strumentali di valore superiore a euro .
. . (. . . )
E in
ogni caso per tutte quelle operazioni che prevedono importi superiori a euro .
. . (. . . )
Per le operazioni
sopra indicate le decisioni vengono prese in maniera congiuntiva con
maggioranza stabilita ai tre quarti dei soci favorevoli.
ART. 7 –
RENDICONTO
Entro il 31
dicembre di ogni anno il socio amministratore dovrà presentare il rendiconto. I
guadagni o le perdite saranno ripartite tra i soci nelle seguenti proporzioni:
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
Art. 8 – UTILI
La società decide
di destinare un decimo dell’utile conseguito ad autofinanziamento. Tutti i soci
partecipano agli utili e alle perdite in modo proporzionale alla qualità e alla
quantità del lavoro svolto all’interno dell’azienda.
In ogni caso, la
maggioranza dei soci può stabilire in sede straordinaria come impiegare gli
utili.
Art. 9 – RECESSO
È prevista la
possibilità di recesso dalla suddetta società, solo se il socio, con un
preavviso di sei mesi, rende note le sue intenzioni. La liquidazione della sua
quota viene calcolata in base a quanto stabilito nello statuto della società.
ART. 10–
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Nel caso di scioglimento della società per
decorso del termine o in qualsiasi altro caso di anticipato scioglimento della
società , provvederà alla liquidazione un liquidatore che verrà nominato tra i
soci dalla maggioranza. In caso di disaccordo nella nomina del liquidatore, lo
stesso dovrà essere nominato dal presidente del tribunale di . . .
Al liquidatore non
competerà , oltre al rimborso delle spese, alcun compenso maggiore di quello
attribuito all’amministratore nell’ultimo esercizio sociale.
ART. 11 –
LIQUIDATORE
II liquidatore
potrà compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione senza 1imite di
somma. Dovrà per essere autorizzato dalla maggioranza dei soci per vendere in
blocco i beni sociali. II liquidatore rappresenta la società a tutti gli
effetti di legge e, quindi, anche in giudizio.
ART. 12 – MODIFICA
ATTO COSTITUTIVO
La presente
scrittura privata potrà essere modificato in ogni sua parte con il consenso
della maggioranza del soci.
ART. 13 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE LEGGI
VIGENTI
Per quanto non
espressamente contemplato nella presente scrittura privata, si rinvia alle
disposizioni dettate dal codice civile per le società semplici e alle
disposizioni delle altre leggi vigenti.
ART 14 – SPESE ATTO
Le spese della
presente scrittura e tutte quelle ad essa relative vengono anticipate dal
signor . . . ma rimangono a carico della società e il medesimo potrà senz’altro
prelevarle dagli utili sociali. Il signor . . . provvederà alla trascrizione
nei registri immobiliari della presente
scrittura.
. . . data . . .
Firme dei contraenti
. . .
(devono essere
autenticate dal notaio)
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