martedì 20 novembre 2018

La società semplice : atto costitutivo

Completare il  seguente atto costitutivo personalizzandolo con dati a scelta :


Atto costitutivo di società semplice per scrittura privata autenticata



Con la presente scrittura privata, i sottoscritti .
 il signor . . . .nato a . . . il . . . residente in . . .  via . . . n . . .
il signor . . . .nato a . . . il . . . residente in . . .  via . . . n . . .
il signor . . . .nato a . . . il . . . residente in . . .  via . . . n . . .


Convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita tra i comparenti una società semplice sotto la denominazione sociale: “. . . ”.

ART. 2 – SEDE
La detta società ha sede legale in Italia, nella città di . . . (cap . . . ) in via . . . n . . . locale ad uso ufficio di mq . . . posto al primo piano di un edificio.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
La società, ha per oggetto . . .

ART. 4 – CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro . . . (. . . ) assunto e versato in contanti dai soci per Euro . . . (. . . ) come segue:
. . .  Euro . . .
. . .  Euro . . .
. . .  Euro . . .

Il socio . . .conferisce in godimento l’automezzo . . . immatricolata nel . . . targa . . .  ad uso aziendale valutata euro . . .  (. . .) secondo la stima della rivista automobilistica “Al volante” datata gennaio 2010.

ART. 5 – DURATA DELLA SOCIETÀ
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e si intende tacitamente prorogata di cinque anni qualora, entro sei mesi dalla scadenza, uno dei soci non ne avrà dato disdetta agli altri mediante lettera raccomandata.

ART. 6 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Tutti i soci sono amministratori e rappresentanti. Il potere decisionale in materia di ordinaria amministrazione è disgiuntivo, mentre in materia di straordinaria amministrazione riguardante atti quali:
-          l’ampliamento dell’azienda
-          la distribuzione degli utili
-          l’ingresso di nuovi soci
-          le modifiche dell’atto costitutivo
-          l’acquisto di beni strumentali di valore superiore a euro . . . (. . . )
E in ogni caso per tutte quelle operazioni che prevedono importi superiori a euro . . . (. . . )
Per le operazioni sopra indicate le decisioni vengono prese in maniera congiuntiva con maggioranza stabilita ai tre quarti dei soci favorevoli.

ART. 7 – RENDICONTO
Entro il 31 dicembre di ogni anno il socio amministratore dovrà presentare il rendiconto. I guadagni o le perdite saranno ripartite tra i soci nelle seguenti proporzioni:
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;

Art. 8 – UTILI
La società decide di destinare un decimo dell’utile conseguito ad autofinanziamento. Tutti i soci partecipano agli utili e alle perdite in modo proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto all’interno dell’azienda.
In ogni caso, la maggioranza dei soci può stabilire in sede straordinaria come impiegare gli utili.

Art. 9 – RECESSO
È prevista la possibilità di recesso dalla suddetta società, solo se il socio, con un preavviso di sei mesi, rende note le sue intenzioni. La liquidazione della sua quota viene calcolata in base a quanto stabilito nello statuto della società.

ART. 10– SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Nel caso di scioglimento della società per decorso del termine o in qualsiasi altro caso di anticipato scioglimento della società , provvederà alla liquidazione un liquidatore che verrà nominato tra i soci dalla maggioranza. In caso di disaccordo nella nomina del liquidatore, lo stesso dovrà essere nominato dal presidente del tribunale di . . .
Al liquidatore non competerà , oltre al rimborso delle spese, alcun compenso maggiore di quello attribuito all’amministratore nell’ultimo esercizio sociale.

ART. 11 – LIQUIDATORE
II liquidatore potrà compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione senza 1imite di somma. Dovrà per essere autorizzato dalla maggioranza dei soci per vendere in blocco i beni sociali. II liquidatore rappresenta la società a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche in giudizio.

ART. 12 – MODIFICA ATTO COSTITUTIVO
La presente scrittura privata potrà essere modificato in ogni sua parte con il consenso della maggioranza del soci.

ART. 13 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura privata, si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile per le società semplici e alle disposizioni delle altre leggi vigenti.

ART 14 – SPESE ATTO
Le spese della presente scrittura e tutte quelle ad essa relative vengono anticipate dal signor . . . ma rimangono a carico della società e il medesimo potrà senz’altro prelevarle dagli utili sociali. Il signor . . . provvederà alla trascrizione nei registri immobiliari della presente  scrittura.
. . . data . . .
Firme dei contraenti
. . .
 (devono essere autenticate dal notaio)


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