martedì 24 ottobre 2023

La società in nome collettivo: differenze principali rispetto alla società semplice

Grazie a Denisa O. per aver copiato gli appunti

1)  DISCIPLINA APPLICABILE: quella della società semplice salvo alcune differenze

2) OGGETTO SOCIALE: commerciale o non commerciale

3.) ATTO COSTITUTIVO: scritto e registrato presso  il REGISTRO DELLE IMPRESE

Se non viene depositato si ha una società irregolare (SNC di nome ha con la responsabilità della

società semplice verso il creditore sociale)

4.) AMMINISTRAZIONE e RAPPRESENTANZA: come nella società semplice

5.) RESPONSABILITA’ DEI SOCI VERSO IL CREDITORE SOCIALE: come società di persone la SNC ha

una responsabilità illimitata e solidale. Il creditore sociale però deve escutere (richiedere il

pagamento) obbligatoriamente prima il patrimonio sociale, e solo se questo è insufficiente può

escutere il patrimonio dei soci. La responsabilità dei soci è quindi sussidiaria (il socio viene escusso

del suo patrimonio personale solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale).

6.) CAUSE DI SCIOGLIMENTO: le stesse della società semplice, previste dall'art. 2284 più:

− il fallimento

− il provvedimento dell’autorità governativa.

Nessun commento:

Posta un commento

V grafico:riepilogo brevissimo sulla Costituzione

  RIASSUNTO – LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948 Principi fondamentali e diritti e doveri del cittadino   La Costituzione italiana, n...