Se la società
semplice è la forma più elementare di società di persone, e
rappresenta una base comune a tutte le forme giuridiche che appartengono a
questo gruppo, la società in nome collettivo è certamente definibile
come il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale.
Ma con quali
caratteristiche? E come nasce e si scioglie una snc? Come viene amministrata?
Cerchiamo di rispondere
a questi e altri quesiti, in un focus quotidiano dedicato alle società in nome
collettivo.
Definizione
La società in nome
collettivo è una società di persone con oggetto commerciale,
disciplinata dagli articoli da 2291 a 2312 del codice civile. In essa tutti i
soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali. I soci
hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale, secondo
quanto stabilito dall’articolo 2304 del codice civile.
Nascita della società
in nome collettivo
La snc nasce
con atto costitutivo redatto per atto pubblico o per scrittura
privata, autenticata da notaio. L’atto costitutivo deve essere iscritto
al Registro delle Imprese, elemento non essenziale per la
validità della costituzione della società,
bensì richiesto a titolo di regolarità della stessa: l’iscrizione della società
nel Registro delle Imprese consegue infatti la possibilità per i terzi di
conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche
successive e gli eventi più rilevanti intercorsi nella vita della società.
Da quanto sopra ne
discende che nel caso in cui l’atto costitutivo venga redatto ma non venga
iscritto nel Registro delle imprese, la snc si intende comunque esistente, ma
in modo irregolare. In questo caso si parla, appunto, di snc irregolare. Ma cosa
vuol dire?
L’omessa iscrizione
della società nel Registro delle imprese comporta che i rapporti fra la società
e i terzi non verranno disciplinati dalle norme che il legislatore ha dettato
nel codice civile per le snc. In questo caso i rapporti saranno disciplinati
dalle norme dettate per la società
semplice. Visto e considerato che abbiamo già osservato quali sono le
norme per le società semplici in un recente approfondimento, non dovreste avere
difficoltà nel notare che tali norme sono sicuramente meno favorevoli e
tutelanti per i soci.
A proposito: si tenga
sempre in considerazione che la ragione sociale della società in nome
collettivo deve sempre includere almeno il nome di uno dei soci, e –
naturalmente – l’indicazione che si tratta di una snc.
Per la snc non è infine
previsto un capitale minimo, come invece previsto per altre forme giuridiche
societarie.
Caratteristiche della
società in nome collettivo
Chiariti alcuni dei
principali termini di riferimento per la nascita delle società in nome
collettivo, val certamente la pena soffermarsi su alcune delle più
importanti caratteristiche. Vediamole nel dettaglio, punto per punto.
Non ha personalità
giuridica
La società in nome
collettivo, come di norma previsto per le società di persone, non possiede
personalità giuridica ed è dunque contraddistinta dal carattere di
responsabilità illimitata e solidale per i soci per le obbligazioni sociali.
Peraltro, la responsabilità
illimitata per i soci risulta essere ancora più “chiara” rispetto a quanto non
sia previsto per la società semplice. Nella società semplice i soci possono
fare un patto per poter escludere la responsabilità personale di uno o più di
essi nei confronti dei terzi. Nella snc l’unica cosa che si può fare è
escludere la responsabilità di uno o più soci con il solo effetto tra i soci
stessi. Ne deriva che i creditori societari possono comunque chiedere
ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Colui che ha pagato
il creditore – se era escluso ai fini interni a causa del patto sussistente –
potrà domandare agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento
effettuato.
Trattandosi di una
responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei singoli
soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha cercato
di escutere il patrimonio della società.
Cosa accade in caso di
fallimento
La società in nome
collettivo è soggetta al fallimento, e il suo fallimento comporta come diretta
conseguenza anche il fallimento di tutti i soci.
L’assemblea dei soci
La legge non prevede
per la snc la presenza di un’assemblea dei soci. Per poter disciplinare le fasi
della vita societaria (come accade per la modifica dell’atto costitutivo) sarà
dunque necessario precedere a reperire il consenso di tutti i soci. È fatto salvo
il caso in cui l’atto costitutivo non preveda diversamente.
Amministrazione della
società in nome collettivo
L’amministrazione della
società in nome collettivo si basa su alcune semplici regole. Di
norma, infatti, l’amministrazione spetta a ogni socio in maniera disgiunta
dagli altri. Ne consegue che ogni socio può amministrare la snc senza dover
necessariamente informare gli altri soci, o reperire il loro benestare su
specifiche operazioni.
Naturalmente, anche in
questa forma giuridica è possibile che un patto tra i soci stabilisca
qualche regola differente. I soci, inoltre, possono pur sempre scegliere di
adottare un sistema di amministrazione congiunta per l’attività ordinaria e per
quella straordinaria, oppure – come a volte accade – disgiunta per l’ordinaria
e congiunta per la straordinaria.
La flessibilità tipica
di questa forma societaria permette inoltre di poter riservare
l’amministrazione solamente ad alcuni soci.
Cause di scioglimento
La società in nome
collettivo può sciogliersi per il decorso del termine di durata, per
il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo, o ancora per la volontà di tutti i soci. Nell’ipotesi in cui venga
a mancare la pluralità dei soci, lo scioglimento della società avviene solo se
nel termine di sei mesi questa non è ricostituita regolarmente. La snc può
inoltre sciogliersi anche per le altre cause previste dal contratto sociale, o
ulteriormente per provvedimento dell’autorità governativa e, infine, per
la dichiarazione
di fallimento.
Sciolta la società, si
procede alla nomina di un liquidatore che provvederà a riscuotere i
crediti che avanzano, pagare i debiti e liquidare – appunto – la società,
ripartendo tra i soci il patrimonio che residuerà. Al termine della
liquidazione, verrà richiesta la cancellazione della società dal Registro delle
imprese.
La liquidazione potrà
essere evitata solamente nell’ipotesi in cui alla data dello scioglimento non
figurino debiti sociali, e i soci decidano di ripartirsi direttamente
l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote,
anche attraverso assegnazioni dei beni residui. Solamente in questo caso si
potrà procedere alla cancellazione della società dal Registro delle imprese in
maniera contestuale alla scelta dei soci relativa allo scioglimento della
società.
Avv.
Bellato – diritto civile e commerciale
https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-nome-collettivo/
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